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Sez. 1, Sentenza n. 3667 del 28/04/1997 (Rv. 503957 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - IN GENERE | Avviso di accertamento per crediti conseguenti a presupposti verificatisi prima della dichiarazione di fallimento - Relativa notifica anche al fallito - Necessità - Impugnazione - Legittimazione del fallito - Ammissibilità - Condizioni - Termini per l'impugnazione - Decorrenza dalla data dell'avvenuta consegna dell'accertamento - Configurabilità - Impugnazione del fallito - Rimessione in termini del curatore - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503957-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - IN GENERE

L'accertamento tributario inerente a crediti, i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al contribuente il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche sanzionatori, che conseguono alla definitività dell'atto impositivo. Da ciò deriva che il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari, è eccezionalmente abilitato a provvedere alla tutela giurisdizionale ad essi correlata, sicché, pur in mancanza di una esplicita prescrizione normativa al riguardo, deve ritenersi che il curatore non è gravato da un mero onere di informazione nei confronti del fallito, ma è obbligato a trasmettergli tutti gli atti relativi a quelle situazioni giuridiche che siano suscettibili di incidere, dopo la chiusura del fallimento, nella sua sfera patrimoniale; pertanto, allorquando il curatore si sia disinteressato del rapporto tributario sorto nei confronti del fallito, il termine per impugnare l'atto di accertamento non decorre nei suoi confronti se non dal momento in cui l'accertamento stesso sia portato a sua conoscenza. Peraltro la opposizione del fallito non vale a rimettere in termini il curatore che, ricevuta la notificazione dell'avviso di accertamento, abbia tralasciato di attivarsi con la proposizione dell'opposizione nei termini di legge.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)