Sez. 1, Sentenza n. 7561 del 11/07/1995 (Rv. 493223 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Presupposto tributario - Verificazione prima o nel periodo d'imposta della dichiarazione di fallimento del contribuente - Accertamento tributario - Notifica anche al contribuente fallito - Necessità - Impugnazione da parte di quest'ultimo - Ammissibilità - Condizione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
L'accertamento tributario (nella specie, in tema d'IVA), ove inserisca a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, oppure nel periodo d'imposta durante il quale tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare (eventualmente nelle forme della ammissione al passivo con riserva), o comunque della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento, ma anche al contribuente, il quale non è privato, con l'apertura della procedura concorsuale, della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, e resta esposto ai riflessi (inclusi quelli sanzionatori) della definitività dell'atto impositivo. Tale ulteriore notificazione, peraltro non implica per il fallito la facoltà di impugnare l'accertamento in via concorrente con il curatore, atteso che il secondo ha la rappresentanza processuale rispetto ai rapporti patrimoniali acquisiti al fallimento, e che, pertanto, l'impugnazione del primo resta condizionata al verificarsi d'inerzia del curatore medesimo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)