Sez. U, Sentenza n. 5450 del 13/06/1996 (Rv. 498075 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Concessione di sole costruzioni di opere pubbliche ex art. 31 bis legge n. 109 del 1994 - Controversie relative - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Condizione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (introdotto dall'art. 9 del D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni, in legge 2 giugno 1995 n. 206), il cui quarto comma dispone che "ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti", anche le controversie relative alla concessione di sole costruzioni di opere pubbliche devono rimanere assoggettate agli ordinari criteri di riparto giurisdizionale in tema di appalto di opere pubbliche, con la conseguenza che le predette controversie, quando abbiano ad oggetto esclusivamente questioni relative a diritti soggettivi, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 bis CORTE COST., Legge 03/04/1995 num. 101 art. 9 CORTE COST., Legge 02/06/1995 num. 206 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)