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Sez. 2, Sentenza n. 15096 del 22/11/2000 (Rv. 542042 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Esperibilità dell'azione - Condizioni - Lavori di somma urgenza - Esecuzione, in mancanza di preventiva delibera autorizzativa - Regolarizzazione entro il termine previsto (art. 23, comma terzo, legge 144/1989), ma annullamento da parte dell'organo di controllo - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542042-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Ai fini della esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti di un ente pubblico locale, se per la somma urgenza dei lavori occorrenti al medesimo non è stato possibile autorizzarli prima della loro esecuzione, e la delibera autorizzativa adottata successivamente è stata annullata dall'organo di controllo, è comunque necessario, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 23, comma terzo, del D.L. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989 n. 144 - norma sostanzialmente trasfusa nell'art. 35 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 - che detta delibera sia intervenuta entro trenta giorni dall'ordinazione ed in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario, altrimenti, per effetto del comma quarto del predetto articolo, il rapporto obbligatorio intercorre tra fornitore e amministratore o funzionario che ha consentito la fornitura. Invece, per l'esperibilità sia dell'azione ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., sia di quella contrattuale nei confronti dell'ente, non rileva che entro il termine stabilito dalla suddetta norma l'organo di controllo approvi tale regolarizzazione, perché non è logico far dipendere la mancata costituzione del rapporto contrattuale con la P.A. da un soggetto diverso da quello che ha ricevuto la prestazione e perché la brevità del termine è incompatibile con un' interpretazione della norma in tal senso, tanto più che essendo la medesima derogatoria al principio della immedesimazione organica tra amministratore o funzionario pubblico e P.A., non può esser applicata ad ipotesi non espressamente e specificamente contemplate.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)