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Sez. L, Sentenza n. 11402 del 22/07/2003 (Rv. 565341 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al contratto collettivo 26.11.1994 dei dipendenti Ente Poste a ai successivi accordi integrativi 5.3 e 23.5.1995 - Immediata operatività del contratto collettivo - Esclusione - Operatività del nuovo inquadramento in aree funzionali a far data dagli accordi integrativi.
Stato
decisa il 2003-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565341-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo in caso di violazione delle regole legali di ermeneutica e per vizi di motivazione; avendo questo limitato oggetto, la pronunce del giudice di legittimità relative alla interpretazione dei contratti collettivi effettuata dal giudice di merito non possono valere come precedente in senso tecnico, essendo perciò fisiologico che due opposte interpretazioni possono essere entrambe confermate o annullate in sede di legittimità, a seconda del superamento o meno del controllo esercitato entro i limiti delle specifiche censure volta a volta proposte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto che il contratto collettivo per i dipendenti dell'Ente Poste datato 26.11.1994, che operava l'inquadramento del personale non più nelle precedenti categorie ma in quattro aree funzionali, non fosse immediatamente operativo, ma che il nuovo inquadramento fosse demandato a nuovi accordi tra le parti, intervenuti il 3 marzo e il 23 maggio 1995, dettati al fine di specificare con dettagliati schemi di classificazione le corrispondenze tra le precedenti categorie e le aree di nuova istituzione, secondo i criteri dettati dal CCNL in via di principio, e sulla base di questa affermazione aveva negato ai ricorrenti il diritto ad un assegno - "assegno 71" - proprio della sesta categoria, in quanto a seguito del nuovo contratto collettivo erano stati inquadrati nella settima categoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Contr. Coll. 26/11/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)