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Sez. L, Sentenza n. 10434 del 08/05/2006 (Rv. 589011 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Ricostruzione della comune intenzione delle parti - Interpretazione letterale - Limiti - Utilizzazione degli altri criteri ermeneutici generali - Ammissibilità - Canone interpretativo previsto dall'art. 1363 cod. civ. - Rilevanza - Sussistenza - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 41 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994 in tema di attribuzione di qualifica superiore per il personale dipendente delle Poste Italiane s.p.a. .
Stato
decisa il 2006-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589011-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, censurabile in sede di giudizio di cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 cod. civ., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti. (Nella specie, sulla scorta del riportato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che era incorsa, in sede di interpretazione dell'art. 41 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994 relativo all'attribuzione di qualifica appartenente all'area quadri del personale della s.p.a. Poste Italiane, nella violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., essendo stato con la stessa ritenuto che le clausole relative alla suddetta disposizione andassero interpretate nel senso che l'inquadramento nella qualifica "Q1 professionale" presupponeva soltanto lo svolgimento di attività professionale da parte di laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione, e non, invece, l'impiego in compiti che richiedevano per legge l'iscrizione in albi professionali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)