Sez. 1, Sentenza n. 487 del 06/03/1984 Cc. (dep. 20/07/1984) Rv. 165384 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
La chiamata di correo - che di per sè non è che un mero indizio e che deve essere valutata con estrema prudenza dal giudice, specie per quel che attiene alla personalità del suo autore ed alla individuazione delle cause che l'hanno determinata - ancorché ritrattata, può assumere a valore di prova quando l'attendibilità sul suo contenuto intrinseco trovi conforto e riscontro in altri elementi e circostanze ad esso estrinseci e che, con lo stesso logicamente ricollegandosi, ne avvalorino e confermino la veridicità. (V mass n 157406; (V mass n 148591).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)