Sez. 5, Sentenza n. 1299 del 25/01/1983 Ud. (dep. 10/02/1983) Rv. 157406 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
La chiamata di correo, in Mancanza di cosiddetti riscontri oggettivi, non conduce automaticamente all'assoluzione con ampia formula ma, al contrario, pur quando non sia qualificata da circostanze estrinseche può acquistare valore di prova allorché assuma una spiegazione accettabile sul piano logico e quindi dopo che sia compiuta l'analisi, con risultato positivo, della sua attendibilità e credibilità. (Conf mass n 148591, ed ivi citato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)