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Sez. 3, Sentenza n. 28704 del 05/04/2017 Ud. (dep. 09/06/2017) Rv. 270340 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Art. 256, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Abbandono incontrollato di rifiuti da parte del proprietario del terreno - Coniuge comproprietario - Responsabilità omissiva - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270340-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del comproprietario di un terreno sul quale il coniuge abbia abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti. (In motivazione, la Corte ha affermato che tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti e che non può invece fondarsi sull'esistenza del rapporto di coniugio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)