Sez. 3, Sentenza n. 50997 del 07/10/2015 Ud. (dep. 29/12/2015) Rv. 266030 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Art. 256, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Abbandono incontrollato di rifiuti da parte di terzi - Proprietario del terreno - Responsabilità omissiva - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva condannato il proprietario non per la sua qualità di possessore dell'area di deposito, ma per avere questi consapevolmente partecipato all'attività illecita, mettendo a disposizione il terreno per lo smaltimento abusivo di rifiuti derivanti da lavori edili da egli stesso commissionati).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)