Sez. 3, Sentenza n. 49327 del 12/11/2013 Ud. (dep. 09/12/2013) Rv. 257294 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Abbandono di rifiuti da parte di terzi - Discarica abusiva - Proprietario del terreno - Responsabilità omissiva - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano illecitamente depositato i rifiuti, in quanto nessun obbligo di controllo può ravvisarsi in carico del proprietario medesimo, mentre gli obblighi di corretta gestione e smaltimento sono posti esclusivamente a carico dei produttori e dei detentori dei rifiuti medesimi. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva condannato il proprietario di un'area sul presupposto che il predetto non aveva provveduto alla predisposizione di un'adeguata recinzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)