Sez. 3, Sentenza n. 40528 del 10/06/2014 Ud. (dep. 01/10/2014) Rv. 260754 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Abbandono di rifiuti da parte di terzi - Possessore o proprietario del fondo - Responsabilità in quanto tale - Esclusione - Condizioni - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di rifiuti, il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)