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Sez. 1, Sentenza n. 27858 del 13/07/2006 Cc. (dep. 03/08/2006) Rv. 234978 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Successivo intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione - Soluzione interpretativa per vicenda di fatto identica - Esclusione del reato - Sussistenza del mero illecito amministrativo - Revoca della sentenza di condanna - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234978-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

La sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione in ragione della sopravvenienza di un intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale, escludano, in una vicenda identica a quella coperta dal giudicato di condanna, la sussistenza del reato affermando invece la sussistenza del mero illecito amministrativo. (Fattispecie in cui il giudice della cognizione aveva qualificato il fatto dell'acquisto di musicassette prive del timbro SIAE ed abusivamente riprodotte come ricettazione, prima che Sez. un., 20 dicembre 2005 n. 47164, Marino, rv. 232303 affermasse che quello stesso fatto integra invero l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 della L. 18 agosto 2000, n. 248, che, in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689, prevale in ogni caso sul reato di ricettazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)