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Sez. 7 - , Ordinanza n. 10458 del 25/01/2019 Cc. (dep. 11/03/2019) Rv. 276294 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Mero mutamento di giurisprudenza - Revoca della sentenza di condanna – Esclusione – Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276294-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

In tema di esecuzione, la sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui, in assenza di innovazione legislativa ovvero di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, in quanto lo stesso non determina alcun effetto abrogativo della disposizione interpretata anche se trovi fondamento in una sentenza della Corte EDU, dai cui enunciati non consegue "ex se" alcuna diretta incidenza sulle fattispecie incriminatrici. (Fattispecie in materia di armi in cui si era invocata la revoca della sentenza di condanna alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 41588 del 2017, che, richiamando la sentenza GC 10/02/2009 Zolotukhin c. Russia, ha escluso il concorso formale tra i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina ed i corrispondenti reati riferiti alla medesima arma comune da sparo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)