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Sez. L, Sentenza n. 391 del 20/01/1982 (Rv. 418088 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - CESSAZIONE - TRATTAMENTO AGGIUNTIVO - NATURA DI INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418088-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - CESSAZIONE - TRATTAMENTO AGGIUNTIVO - NATURA DI INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Un trattamento aggiuntivo erogato in occasione della cessazione del rapporto non può essere considerato, ai fini della contribuzione previdenziale, indennità di anzianità, qualora di quest'ultima non presenti la caratteristica essenziale dell'astratta previsione in norme di legge o nella contrattazione collettiva, che ne fissano la misura in base alla retribuzione ed alla durata del rapporto, ma trovi origine in contrattazioni singole o aziendali, poste in essere in funzione dell'anticipata cessazione del rapporto di lavoro per fatti occasionali o contingenti, quali il trasferimento o il ridimensionamento dell'azienda.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)