Sez. 3, Sentenza n. 11007 del 14/07/2003 (Rv. 565040 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Condanna dell'assicuratore oltre i limiti del massimale - Natura autonoma del titolo di responsabilità - Conseguenza - Specifica ed espressa domanda - Necessità - Pronuncia in mancanza di autonoma domanda - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE
In una causa di risarcimento danni da incidente stradale la domanda del danneggiato nei confronti dell'assicuratore volta ad ottenerne la condanna oltre il massimale di polizza per interessi e rivalutazione non può ritenersi implicitamente contenuta nella indicazione del quantum in misura superiore al massimale, essendo fondata su un titolo autonomo (risarcimento del danno provocato dall'assicuratore con la sua colpevole inerzia); essa deve quindi essere proposta autonomamente e tempestivamente, in quanto soggiace alle preclusioni processuali in primo e secondo grado; ne consegue che sussiste il vizio di ultrapetizione se il giudice condanna l'assicuratore alla rivalutazione del massimale, per svalutazione monetaria e interessi, ove il danneggiato non abbia svolto in primo grado autonoma domanda in tal senso.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)