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Sez. 1, Sentenza n. 11735 del 01/08/2003 (Rv. 565588 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Successioni di leggi sanzionatorie dello stesso illecito - Applicabilità di quella più favorevole al reo - Esclusione - Violazione del principio di uguaglianza - Negazione - Fattispecie in materia elettorale.
Stato
decisa il 2003-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565588-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In caso di successioni nel tempo di leggi disciplinanti la stessa materia oggetto di sanzioni amministrative, non è applicabile il principio penalistico della prevalenza della disposizione più favorevole al reo, né tale disparità tra il sistema sanzionatorio penale e quello amministrativo viola l'art. 3 della Costituzione, come ha già stabilito la Corte costituzionale, investita della questione, con l'ordinanza n. 140 del 2002 (Fattispecie - in materia di violazione dell'obbligo di comunicazione dei corrispettivi riscossi per i servizi di propaganda politica, effettuata in occasione di consultazioni elettorali, da parte degli editori di quotidiani e periodici e dei titolari di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di diffusione televisiva -, nella quale la Cassazione ha escluso l'applicabilità della sanzione più favorevole al contravventore, contenuta nell'art. 23 della legge n. 545 del 1996, rispetto a quella stabilita nell'art. 15 della legge n. 515 del 1993, succedutesi nel tempo, e disciplinanti lo stesso illecito).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 23/10/1996 num. 545 art. 23, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)