Sez. L, Sentenza n. 6427 del 11/03/2008 (Rv. 602056 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità da mancata attuazione nei termini di direttive comunitarie non autoesecutive - In materia di frequenza di scuole di specializzazione mediche - Condizioni - Attribuzione del diritto ad una retribuzione adeguata - Essenzialità del trattamento economico - Nesso di casualità tra violazione dell'obbligo di attuazione e pregiudizio - Danno risarcibile - Perdita di chance - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
La mancata trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE - non autoesecutive in quanto, pur prevedendo lo specifico obbligo di retribuire adeguatamente la formazione del medico specializzando, non ne consentivano la quantificazione - fa sorgere, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento del danno cagionato per il ritardato adempimento, consistente nella perdita della "chance" di ottenere i benefici - essenziali per consentire un percorso formativo scevro, almeno in parte, da preoccupazioni esistenziali - resi possibili da una tempestiva attuazione delle direttive medesime. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che si era limitata a constatare che la frequentazione delle scuole non era avvenuta secondo le modalità volute dalla direttiva senza valutare se ciò fosse avvenuto in conseguenza dell'inadempimento dello Stato italiano, rilevando che il fatto che i medici specializzati avessero frequentato le scuole di specializzazione come organizzate anteriormente all'attuazione della normativa comunitaria lasciava presumere che le avrebbero pure frequentate ove fossero state organizzate nel diverso regime - più favorevole - conforme alle citate direttive).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)