Sez. 1, Sentenza n. 1843 del 30/03/1979 (Rv. 398227 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - PRESTATA DA PIU PERSONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - ASSUNZIONE DI AUTONOMA OBBLIGAZIONE FIDEIUSSORIA O STIPULAZIONE DI FIDEIUSSIONE DA PARTE DI UNA PERSONA SOLTANTO - ERRORE DEL FIDEIUSSORE AUTONOMO IN ORDINE ALL'ESISTENZA E VALIDITA DELL'IMPEGNO DI ALTRI FIDEIUSSORI - CARATTERE ESSENZIALE.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - PRESTATA DA PIU PERSONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - ASSUNZIONE DI AUTONOMA OBBLIGAZIONE FIDEIUSSORIA O STIPULAZIONE DI FIDEIUSSIONE DA PARTE DI UNA PERSONA SOLTANTO - ERRORE DEL FIDEIUSSORE AUTONOMO IN ORDINE ALL'ESISTENZA E VALIDITA DELL'IMPEGNO DI ALTRI FIDEIUSSORI - CARATTERE ESSENZIALE.*
La confideiussione implica l'esistenza di un collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, nel senso che costoro, mossi da un interesse comune, garantiscono congiuntamente (anche se non contestualmente) il medesimo debito e il medesimo debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtu del diritto di regresso che, a norma dell'art 1954 cod civ, spetta a colui che ha pagato l'intero. Tale possibilita rimane, invece, esclusa nel caso in cui taluno assuma un'autonoma obbligazione fideiussoria, indipendentemente da eventuali analoghe obbligazioni di altri fideiussori, ovvero nel caso in cui si trovi ad essere fideiussore unico. Ne consegue che deve ritenersi essenziale, perche incide sulla natura del contratto, l'errore del fideiussore in ordine all'esistenza e alla validita dell'impegno di altri confideiussori cosi che si trovi ad essere coinvolto in una fideiussione autonoma, prestata nella convinzione di assumere la qualita di confideiussore. (V 1862/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429 com. 1, Cod. Civ. art. 1946, Cod. Civ. art. 1954
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)