Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 23/02/1985 (Rv. 439616 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - DOCUMENTI - OBBLIGO DI CONSEGNA AL COMPRATORE - VIOLAZIONE - CONSEGUENZA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO DEL VENDITORE - MANCATA CONSEGNA LIMITATA AI DOCUMENTI ATTINENTI SOLTANTO ALLA PRIMA DISPONIBILITÀ DEL VEICOLO - RILEVANZA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - DOCUMENTI - OBBLIGO DI CONSEGNA AL COMPRATORE - VIOLAZIONE - CONSEGUENZA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO DEL VENDITORE - MANCATA CONSEGNA LIMITATA AI DOCUMENTI ATTINENTI SOLTANTO ALLA PRIMA DISPONIBILITÀ DEL VEICOLO - RILEVANZA.*
A norma dell'art. 1477 cod. civ. il venditore di un autoveicolo è tenuto a consegnare al compratore i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso del bene venduto, dei quali abbia il possesso ovvero l'Obbligo di formazione o di recupero presso terzi detentori (carta o libretto di circolazione, foglio complementare e dichiarazione autenticata di vendita). La violazione di tale Obbligo comporta la risoluzione del contratto in danno del venditore, anche quando sia limitata alla mancata consegna dei documenti attinenti alla piena disponibilità del veicolo - titolo di vendita (dichiarazione autenticata di vendita) e foglio complementare - importando un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, grave menomazione del diritto di disporre, cioè di un aspetto essenziale del diritto di proprietà. (Conf 6276/80, mass n 410016; (Conf 1999/76, mass n 380818; (Conf 476/68, mass n 331521).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Strada art. 59, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 59, Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 11, Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)