Sez. L, Sentenza n. 2524 del 04/03/1995 (Rv. 490926 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Casa di cura - Classificazione sul settore commerciale con decreto ministeriale di aggregazione 20 giugno 1934 - Accertamento giudiziale della natura industriale della casa di cura ai fini della fruizione degli sgravi contributivi - potere dell'INPS di riclassificare la casa di cura - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Con riguardo a periodo anteriore alla vigenza dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 ed a casa di cura classificata nel settore commerciale con decreto ministeriale di aggregazione 20 giugno 1934, alla quale, con sentenza passata in giudicato, sia stata riconosciuta natura di impresa industriale ai fini della fruizione degli sgravi contributivi di cui all'art. 18 del D.L. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con legge n. 1089 del 1968, il poter dell'INPS di riclassificare detta casa di cura mai fini previdenziali, inquadrandola fra le imprese industriali conformemente alla qualificazione risultante dal giudicato, trova limite nella mancata caducazione nei modi di legge del decreto ministeriale anzidetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 34, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)