Sez. 3, Sentenza n. 1949 del 10/02/2003 (Rv. 560352 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Comune - Potere di rappresentanza, anche in giudizio - Sindaco - Spettanza - Vicesindaco, segretario generale - Spettanza - Condizioni - Limiti - Dirigenti - Spettanza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
La legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza dell'ente Comune compete al Sindaco e, in caso di suo impedimento, al Vicesindaco; essa può altresì spettare al Segretario generale, nella sua qualità di dirigente di ufficio dirigenziale generale, peraltro solo in quanto gli sia stata attribuita dal Sindaco o derivi da una norma dello statuto o del regolamento dell'ente locale, non anche invece ai Dirigenti, dipendenti pubblici, giacché quando ha inteso a costoro attribuire il potere di rappresentare l'ente cui sono preposti la legge lo ha fatto espressamente, mentre nulla prevede con riferimento ad essi il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che riserva in via esclusiva al Sindaco (e al Presidente della Provincia) la rappresentanza giudiziale dell'ente. Nè tale legittimazione può essere desunta dall'art. 107 D.Lgs. n. 267 del 2000 - secondo cui ai dirigenti sono attribuiti "la direzione degli uffici e dei servizi" (comma primo) nonché "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" (comma secondo, prima parte) -, in quanto deve escludersi che essi importino anche il potere di rappresentanza dell'ente; o dall'art. 6 D.Lgs. n. 267 del 2000 - in base al quale il Comune (così come la Provincia) ha il potere di disciplinare "i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio" -, e pertanto il regime delle autorizzazioni a promuovere o a resistere in giudizio, ma non anche all'individuazione dei soggetti che possono rappresentare (in giudizio) l'ente. Ne consegue che eventuali disposizioni in senso diverso adottate dal regolamento comunale (o provinciale), in quanto in violazione della legge devono essere dal giudice ordinario disapplicate ex art. 5 legge n. 2248 (all. E) del 1865.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 36, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107 com. 1, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107 com. 3, Decr. Legisl. Luogoten. 30/03/2001 num. 165 art. 25, Legge 15/03/1997 num. 59 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)