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Sez. 5, Sentenza n. 15034 del 02/07/2014 (Rv. 631569 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Introduzione irregolare di merce in ambito comunitario - Obbligazione doganale - Art. 202, comma 3, reg. CEE n. 2913 del 1992 - Soggetti passivi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631569-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di dazi all'importazione, ai sensi dell'art. 202, comma 3, del codice doganale comunitario di cui al Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913/92, è chiamato a rispondere della medesima obbligazione doganale, sorta in seguito all'irregolare introduzione di merce in ambito comunitario, oltre all'importatore, chiunque abbia, comunque e a qualsiasi titolo, partecipato o contribuito a realizzare tale introduzione irregolare (nella specie è stata ritenuta solidalmente responsabile anche la società capogruppo).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 202

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)