Sez. 5, Sentenza n. 17730 del 04/08/2006 (Rv. 592474 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreno comunale concesso in superficie per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare - Soggetto passivo dell'imposta - Titolare del diritto di superficie - Art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Natura innovativa - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), e con riguardo al terreno comunale concesso in superficie in favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'art. 58, comma primo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che ha sostituito l'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui individua il soggetto passivo dell'imposta nel titolare del diritto di superficie, eliminando sostanzialmente ogni distinzione tra diritto del superficiario sul terreno e diritto di proprietà sul fabbricato, non ha carattere innovativo, ma meramente esplicativo e chiarificatore della portata originaria della norma modificata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 58 CORTE COST., Cod. Civ. art. 952
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)