Sez. 5, Sentenza n. 9935 del 16/04/2008 (Rv. 602458 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Terreno demaniale concesso in superficie per la costruzione di uno stabilimento balneare - Soggetto passivo dell'imposta - Titolare del diritto di superficie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
Il concessionario di un'area demaniale, sulla quale abbia ottenuto l'autorizzazione ad edificare uno stabilimento balneare, è titolare di una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione. Egli è soggetto all'imposta comunale sugli immobili (ICI) anche prima del 1 gennaio 2001, data di entrata in vigore dell'art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - che prevede che, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo ICI sia il concessionario -, considerato che l'art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 stabilisce, anche nella formulazione anteriore all'art. 58, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che siano soggetti ICI anche i titolari del diritto di superficie e degli altri diritti reali.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 18, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 58 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 952
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)