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Sez. 5, Sentenza n. 24969 del 10/12/2010 (Rv. 615380 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Concessionario di area demaniale marittima titolare di stabilimento balneare - Disciplina successiva alla modifica dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 da parte dell'art. 18, comma 3, della legge n. 388 del 2000 - Imposta - Applicabilità - Verifica della natura reale od obbligatoria del diritto di costruire immobili - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615380-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, l'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel modificare l'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevedendo che "nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario", ha reso quest'ultimo, a partire dalla data di applicabilità della nuova disciplina (annualità 2001), obbligato non solo sostanziale (in sede di rivalsa del concedente), ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali (con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario) od obbligatori (con la diversa conseguenza della intassabilità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 18 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)