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Sez. 2, Sentenza n. 1376 del 12/05/1971 (Rv. 351631 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (ALTERNATIVA TRA COSTRUIRE SUL CONFINE O CON DISTACCO DAL CONFINE) - IN GENERE - NELLE SOPRAELEVAZIONI - FACOLTA DEL PRIMO COSTRUTTORE - SOPRAELEVAZIONE DELLA COSTRUZIONE - MANTENIMENTO DELLA SCELTA EFFETTUATA - NECESSITA - OBBLIGO DEL VICINO DI UNIFORMARSI AD UNA NUOVA SCELTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351631-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (ALTERNATIVA TRA COSTRUIRE SUL CONFINE O CON DISTACCO DAL CONFINE) - IN GENERE - NELLE SOPRAELEVAZIONI - FACOLTA DEL PRIMO COSTRUTTORE - SOPRAELEVAZIONE DELLA COSTRUZIONE - MANTENIMENTO DELLA SCELTA EFFETTUATA - NECESSITA - OBBLIGO DEL VICINO DI UNIFORMARSI AD UNA NUOVA SCELTA - ESCLUSIONE.*

Per il principio della prevenzione, vigente in materia edilizia, chi edifica per primo su fondo contiguo ad altro ha una triplice facolta alternativà a) costruire sul confinè b) costruire con distacco dal confine, osservando la distanza minima imposta dal codice o quella maggiore distanza che, per ragioni varie di pubblico interesse, sia imposta dai regolamenti locali; C) costruire con distacco dal confine a distanza inferiore alla meta di quella totale prescritta per le costruzioni su fondi finitimi, salvo il diritto del vicino, che costruisce successivamente, di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando la meta del valore del muro del vicino, che diventera comune, ed il valore del suolo occupato per effetto dell'avanzamento della fabbrica. Peraltro, il principio della prevenzione non si applica in modo che il rispetto della distanza fra costruzioni debba essere misurato autonomamente per ogni parte dell'edificio, e per ciascun piano in cui si articoli in altezza. Pertanto, colui che edifica per primo, una volta che nell'iniziare la costruzione si sia giovato di una delle tre suddette facolta, deve attenersi, nella prosecuzione in altezza della costruzione dell'edificio, alla scelta compiuta, di guisa che ogni parte dell'immobile, superiore, risulti conforme al criterio di prevenzione adottato alla base di esso, e non puo nel sopraelevare la propria costruzione in base ad una nuova e diversa scelta pregiudicare le aspettative e gli interessi del vicino che voglia anch'esso sopraelevare il proprio edificio costringendolo ad uniformarsi alla nuova scelta e, quindi, a modificare in aderenza a questa la diversa scelta fatta inizialmente e cosi a variare correlativamente il programma costruttivo, predisposto in base alle gia acquisite situazioni giuridiche, e le caratteristiche strutturali della divisata sopraelevazione. (V 2893'67, mass n 330520' 2125'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)