Sez. U, Sentenza n. 10978 del 09/08/2001 (Rv. 548917 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Domanda giudiziale diretta al conseguimento di buonuscita relative al rapporto di impiego con un Consorzio (nella specie: per il nucleo industriale di Gela) - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Operatività dell'eccezione "ex" art. 6 legge n. 75 del 1980 - Esclusione - "Ratio".
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
L'art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75 - il quale stabilisce che le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali - introduce un'eccezione al principio generale della giurisdizione del giudice ordinario sui diritti soggettivi ed è quindi insuscettibile di applicazione analogica con riguardo ad enti non identificabili né con lo Stato né con le aziende autonome. (Nella specie è stata esclusa l'applicabilità di detta norma, trattandosi di controversia promossa da un dipendente del Consorzio per il Nucleo industriale di Gela).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)