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Sez. L, Sentenza n. 1613 del 26/04/1975 (Rv. 375208 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - RICHIESTA - SOGGETTI LEGITTIMATI - DOMICILIATARIO DELLA PARTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375208-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - RICHIESTA - SOGGETTI LEGITTIMATI - DOMICILIATARIO DELLA PARTE - ESCLUSIONE.*

La legittimazione a richiedere la notificazione spetta soltanto alla 'partè, termine questo che comprende anche il difensore munito di regolare mandato, ma che non puo comprendere il 'domiciliatariò, il quale ha la sola funzione di sostituire la parte nella ricezione degli Atti notificati e non ha alcun potere di impulso processuale. Deve pertanto ritenersi assolutamente e insanabilmente nulla la notificazione di un atto processuale eseguita su richiesta del domiciliatario della parte. (Conf 2002/68, mass n 334038).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)