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Sez. 1, Sentenza n. 2614 del 29/04/1981 (Rv. 413387 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - ATTO PROCESSUALE COMPOSITO - RELAZIONE DI NOTIFICA - VALORE - ATTIVITA COSTITUENTI LA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - COMPIMENTO AD OPERA DELL'AIUTANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1981-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413387-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - ATTO PROCESSUALE COMPOSITO - RELAZIONE DI NOTIFICA - VALORE - ATTIVITA COSTITUENTI LA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - COMPIMENTO AD OPERA DELL'AIUTANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO - VALIDITA.*

La notificazione e un atto processuale composito, che si articola in un atto di impulso della parte, da identificare nel soggetto del rapporto processuale o nel difensore munito di mandato, ed in una serie di attivita dell'ufficiale giudiziario, tra cui l'attestazione di avere eseguito la notificazione a richiesta di un determinato soggetto, che, costituendo certificazione di un fatto (cioe la richiesta) di immediata e diretta percezione del pubblico ufficiale, fa fede sino a querela di falso. Tali attivita, ove concernano la notificazione di un atto di citazione, possono essere compiute nella loro interezza, compresa la suindicata attestazione nella copia dell'atto tanto da un ufficiale giudiziario, quanto da un aiutante ufficiale giudiziario, che ai termini dell'art 165 del DPR 15 dicembre 1959 n 1229 (come modificato dalla legge 11 giugno 1962 n 546) ha eguale Competenza ed attribuzione, poiche si e al di fuori della previsione dell'art 111 del DPR 15 dicembre 1959 n 1229, che riserva ai soli ufficiali giudiziari (con esclusione degli aiutanti ufficiali giudiziari) la diversa attivita di autenticazione delle copie degli Atti da notificare, che i medesimi possano essere tenuti a rilasciare. (V 1/79, mass n 396004; (V 1613/75, mass n 375208; (V 1598/72, mass n 358371; (V 2002/68, mass n 334038).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)