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Sez. 2, Sentenza n. 7508 del 30/03/2006 (Rv. 596955 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Contratto di fornitura concluso con un comune - Art. 23 legge n. 144 del 1989 - Violazione - Rapporto obbligatorio diretto con l'amministratore o il funzionario comunale - Conseguenze - Azione sussidiaria ex art. 2041 cod. civ. - Esperibilità nei confronti della P.A. - Legge Regione Sicilia n. 21 del 1985 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596955-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Ai sensi dell'art. 23, terzo e quarto comma d.l. 2 marzo 1989 n. 66 (conv. in legge 24 aprile 1989 n.144), applicabile "ratione temporis", al quale si uniforma la legge reg. Sicilia n. 21 del 1985, nelle ipotesi di fornitura di beni o servizi priva della deliberazione autorizzativa di spesa nelle forme previste, il rapporto obbligatorio si stabilisce tra il privato fornitore e l'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguente scissione del rapporto di immedesimazione organica tra l'agente e l'ente locale che resta estraneo agli impegni di spesa assunti, mentre il funzionario e/o l'amministratore può esperire nei confronti della P.A. l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Decreto Legge 03/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 29/04/1989 num. 144 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)