Sez. 2, Sentenza n. 4563 del 07/08/1979 (Rv. 401075 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA AI DIRITTI E AGLI ONORARI DEL DIFENSORE - RIPETIBILITA - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA AI DIRITTI E AGLI ONORARI DEL DIFENSORE - RIPETIBILITA - LIMITI.*
Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai diritti e agli onorari del difensore avversario costituisce una componente delle spese giudiziali che il soccombente deve pagare alla parte vittoriosa, cosi da risultare ripetibile come tutte le altre voci - salvo che la parte vincitrice non abbia diritto a portare in detrazione l'imposta corrisposta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)