Sez. 4, Sentenza n. 1497 del 17/10/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 258563 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Omessa pronuncia in caso di valida "vocatio in ius" e di mancata allegazione di circostanze dimostrative del legittimo impedimento - Nullità - Esclusione - Conseguenze in tema di avviso del rinvio a udienza fissa.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - IN GENERE
In tema di giudizio contumaciale, ove risulti perfezionata la "vocatio in ius" e le parti non abbiano addotto circostanze dimostrative dell'impossibilità di partecipare al giudizio, l'omissione formale di una tempestiva dichiarazione di contumacia non incide sullo status da attribuire all'imputato che - così come quello formalmente dichiarato contumace - deve considerarsi rappresentato dal difensore, con la conseguenza che l'avviso dato a quest'ultimo dell'eventuale rinvio ad udienza fissa vale come avviso dato all'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)