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Sez. 2, Sentenza n. 6034 del 14/11/1981 (Rv. 416818 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA DOPO LA SCADENZA DEI PREVISTI TERMINI DI ADEMPIMENTO - DEDUZIONE RELATIVA DELLA PARTE INADEMPIENTE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416818-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA DOPO LA SCADENZA DEI PREVISTI TERMINI DI ADEMPIMENTO - DEDUZIONE RELATIVA DELLA PARTE INADEMPIENTE - INAMMISSIBILITÀ.*

Ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., l'eccessiva onerosità della prestazione di una delle parti rispetto a quella dell'altra parte può essere fatta valere dalla parte onerata soltanto se si verifica entro i tempi convenuti di esecuzione differita del contratto, mentre tale eccessiva onerosità, se sopravviene dopo la scadenza dei previsti termini di adempimento delle rispettive obbligazioni, non può essere invocata dalla parte che, con la sua inadempienza, ha ritardato l'esecuzione del contratto, rendendo necessario il ricorso della parte adempiente alla tutela giudiziaria. (V 1598/76, mass n 380358; (V 1443/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)