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Sez. L, Sentenza n. 2503 del 08/04/1983 (Rv. 427365 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - CORRESPONSIONE AL LAVORATORE CONSIDERATO IN SERVIZIO IN IPOTESI DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA COLLETTIVA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE METALMECCANICHE PRIVATE - INTERPRETAZIONE - IPOTESI DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E IPOTESI DI SCIOPERO - DISTINZIONE - OBBLIGO DELL'INTERPRETE.*
Stato
decisa il 1983-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427365-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - CORRESPONSIONE AL LAVORATORE CONSIDERATO IN SERVIZIO IN IPOTESI DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA COLLETTIVA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE METALMECCANICHE PRIVATE - INTERPRETAZIONE - IPOTESI DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E IPOTESI DI SCIOPERO - DISTINZIONE - OBBLIGO DELL'INTERPRETE.*

Nell'interpretazione della disciplina collettiva per i dipendenti da aziende metalmeccaniche private, che prevede la corresponsione della tredicesima mensilità o gratifica natalizia "al lavoratore considerato in servizio", è necessario - in relazione alle ipotesi in cui il rapporto di lavoro, in Mancanza di prestazione lavorativa, non si risolve e si considera soltanto sospeso - distinguere i casi dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (per malattia, infortunio, gravidanza ecc.), nei quali il rischio della mancata prestazione lavorativa si trasferisce sul datore di lavoro senza alcuna incidenza sul diritto alla retribuzione, dal caso in cui l'assenza dal lavoro sia dovuta a sciopero, il quale, sebbene si concreti nell'Esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, determina, con la sospensione del rapporto di lavoro, il temporaneo venir meno dell'obbligazione del pagamento della retribuzione, nella quale rientra la tredicesima mensilità. (V 6540/79, mass n 403300; (V 4683/79, mass n 401230; (V 3282/77, mass n 386818; (V 501/67, mass n 326444; (Conf 5446/82, mass n 423209; (Conf 502/81, mass n 410980).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 19/04/1973 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)