Sez. L, Sentenza n. 315 del 14/01/1984 (Rv. 432589 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - PERIODI DI SCIOPERO - DIRITTO ALLA TREDICESIMA MENSILITÀ - ESCLUSIONE - DIVERSA PREVISIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - PERIODI DI SCIOPERO - DIRITTO ALLA TREDICESIMA MENSILITÀ - ESCLUSIONE - DIVERSA PREVISIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - RILEVANZA.*
Salvo che diversamente sia disposto dalla contrattazione collettiva, il lavoratore non ha diritto, in relazione ai periodi di sciopero, ai corrispondenti ratei della tredicesima mensilità, data la natura retributiva di detta erogazione, come tale in rapporto di corrispettività con la quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato. Nè in contrario rileva la assimilabilità alle assenze per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio - per le quali il rischio della mancata prestazione lavorativa, ricollegandosi ad impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al lavoratore, è trasferito, con norma di carattere eccezionale (art. 2110 cod. civ.), sul datore di lavoro, senza alcuna incidenza sul diritto alla retribuzione - atteso che lo sciopero, pur costituendo Esercizio di un diritto (art. 40 cost.), rimane nella libera scelta del lavoratore e, quindi, determina, con la sospensione della prestazione di lavoro, il temporaneo venir meno, in dipendenza del sinallagma funzionale, dell'obbligazione del pagamento della retribuzione. (nella specie, in relazione all'enunciato principio la Corte suprema ha confermato la decisione del giudice del merito che ha escluso che l'art. 43 del contratto collettivo per gli addetti all'industria della ceramica e degli abrasivi 16 luglio 1976, nel precisare i periodi di assenza dal lavoro in relazione ai quali non sono detraibili i ratei della tredicesima mensilità (gravidanza, puerperio, malattia, infortunio), comprenda fra essi i periodi di astensione dal lavoro per sciopero). (V 5148/83, mass n 430013; (V 4330/83, mass n 429237; (V 2503/83, mass n 427365; (V 3366/82, mass n 421345).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1976 num. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)