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Sez. 5, Sentenza n. 25701 del 09/12/2009 (Rv. 610973 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | IVA - Controversie precedenti - Definizione agevolata - Artt. 44 e ss. della legge n. 413 del 1991 - Disapplicazione per contratto con gli artt. 2 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE - Fondamento - Sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C 132/06 - Fattispecie in tema di riscossione di IVA non versata a seguito di accertamento divenuto definitivo.
Stato
decisa il 2009-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610973-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui prevede la definizione agevolata delle liti pendenti in materia di IVA (artt. 44 e ss.), deve essere disapplicata, in quanto contraria al diritto comunitario, coerentemente con quanto affermato dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06) in riferimento all'omologa disciplina di cui agli artt. 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per avere la Repubblica Italiana, anche con tali norme, previsto una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, venendo meno così agli obblighi imposti agli Stati membri dagli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'IVA. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso le cartelle esattoriali notificategli per omesso versamento dell'IVA accertata a suo carico con avvisi non impugnati, negando qualsiasi rilievo all'avvenuta presentazione di una dichiarazione integrativa in data successiva a quella in cui gli avvisi erano divenuti definitivi).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 44, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)