Sez. 5, Sentenza n. 17371 del 24/07/2009 (Rv. 609294 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Irregolarità formali in materia di IVA - Avviso di irrogazione di sanzioni - Mancata impugnazione - Domanda di condono fiscale, ex art. 44 della legge n. 413 del 1991, in pendenza del termine di impugnazione - Nuova domanda, ex art. 19 bis del d.l. n. 41 del 1995, dopo la scadenza - Notifica della cartella esattoriale - Impugnazione - Verifica della pendenza della prima domanda, quale presupposto di ammissibilità della seconda - Necessità - Esclusione - Fondamento - Contrasto della legge n. 413 del 1991 con gli artt. 2 e 22 della direttiva 77/388/CEE - Conseguenze - Inammissibilità della seconda domanda.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In materia di IVA, qualora sia stato emesso, per irregolarità formali, avviso di irrogazione di sanzioni, non impugnato dal contribuente, e questi abbia presentato due domande di condono fiscale, una in pendenza dei termini di impugnazione (ai sensi degli artt. 44 e ss. della legge 30 dicembre 1991, n. 413) l'altra dopo la scadenza degli stessi (ex art. 19-bis del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85), nella causa avente ad oggetto l'impugnazione della cartella esattoriale successivamente notificata è superfluo verificare se, mancando il diniego espresso sulla prima domanda di condono, la stessa sia ancora pendente e la seconda sia per tale motivo ammissibile; gli artt. 44 e ss. della legge n. 413 cit. vanno infatti disapplicati per contrasto con gli artt. 2 e 22 della direttiva 77/388/CEE, del Consiglio, del 17 maggio 1977, coerentemente con quanto affermato dalla Corte di Giustizia (con sentenza del 17 luglio 2008, causa C-132/06) in riferimento all'omologa disciplina di cui agli artt. 7 ed 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per avere la Repubblica Italiana, anche con tali norme, previsto "una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta". Pertanto, non dovendosi prendere in considerazione la prima domanda di condono, l'accertamento è divenuto definitivo e la seconda domanda è inammissibile.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 19 bis, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 44, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388 art. 2, Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)