Sez. 1, Sentenza n. 4538 del 22/02/2008 (Rv. 602172 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria - Accordo sulla determinazione del prezzo - Presunzione di esclusione dell'indennità di occupazione - Ragioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
In tema di espropriazione, il corrispettivo della cessione volontaria si identifica, di regola, con la sola indennità di espropriazione, avendo l'atto ad oggetto l'acquisizione dal cessionario della proprietà dei beni per causa di pubblica utilità da parte dei cedenti. Pertanto, il prezzo della cessione concordato preventivamente sulla base dell'offerta dell'indennità provvisoria di espropriazione deve intendersi, in assenza di indicazioni in contrario, come non comprensivo dell'indennità di occupazione, soprattutto qualora al momento dell'accordo sull'indennità non si conosca la data finale dell'occupazione di urgenza, per essere la stessa ancora legittimamente in atto.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)