Sez. 1, Sentenza n. 8970 del 03/07/2001 (Rv. 547860 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria - Contenuto transattivo - Rilevanza ai fini della determinazione dell'indennizzo secondo parametri diversi da quelli legali - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
In tema di espropriazione, la causa propria del contratto di cessione volontaria va ricondotta ad una forma alternativa di realizzazione del procedimento espropriativo mediante l'utilizzo di uno strumento privatistico soggetto, peraltro, sotto alcuni aspetti, a norme imperative, con la conseguenza che, a prescindere dall'eventuale natura transattiva del contratto "de quo", il corrispettivo in esso previsto è da considerarsi, comunque, oggetto di predeterminazione legale, secondo quanto stabilito dalle norme succedutesi nel tempo in materia (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di appello che, a fronte di un negozio di cessione volontaria di un bene con rinuncia, da parte del cedente, "ad ogni ulteriore pretesa a qualsivoglia titolo, salvo quanto disposto dalla legge n. 385/1980", aveva ritenuto di determinare il corrispettivo dovuto al cedente - all'esito della dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 385/80 - sulla base, comunque, di criteri legali, individuati, dapprima, con riferimento alla legge 2359/1865, e, successivamente, all'art. 5 bis della legge n. 359/1992).
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)