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Sez. 2, Sentenza n. 11709 del 24/11/1997 (Rv. 510287 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Garanzie reali sul bene oggetto del futuro trasferimento - Costituite in epoca precedente o successiva alla stipula del preliminare - Omessa dichiarazione da parte del promittente venditore - Domanda di esecuzione specifica del contratto - Pagamento del prezzo ancora dovuto - Astensione da parte del promittente acquirente - Legittimità - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510287-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)

In tema di contratto preliminare, la esistenza di un vincolo reale sul bene oggetto del futuro trasferimento, che non sia stata dichiarata dal promittente venditore e non sia conosciuta dal promittente compratore (ovvero risulti relativa ad un credito di importo maggiore di quello rispettivamente dichiarato o conosciuto), legittima il promissario acquirente, che voglia, comunque, dare esecuzione al contratto ed abbia, all'uopo, proposto domanda di esecuzione in forma specifica, ad astenersi dal pagamento del prezzo ancora dovuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1482, 2932 cod. civ., anche indipendentemente dalla esistenza di una clausola del preliminare che lo autorizzi in tal senso, e ciò tanto nella ipotesi di garanzia preesistente al preliminare, quanto in di garanzie sorte nel tempo intercorrente tra la data del compromesso e quella prevista per la stipula del contratto definitivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)