Sez. 2, Sentenza n. 4643 del 16/07/1981 (Rv. 415344 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - ATTO COSTITUTIVO - REQUISITI.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - ATTO COSTITUTIVO - REQUISITI.*
Ai fini della Costituzione negoziale di una servitu non e necessario che l'atto contenga una manifestazione espressa della volonta delle parti di porre in essere tale diritto, potendo tale Costituzione desumersi da tutti gli elementi Atti a dimostrare, senza alcun margine di incertezza, il reale intento delle parti, quali l'indicazione, nel contratto, del fondo servente e di quello dominante, nonche del peso e dell'utilitas costituenti il contenuto della servitu e la Determinazione dell'estensione e delle modalita di Esercizio di questa, in relazione all'ubicazione e alla consistenza dei fondi ed alle esigenze del fondo dominante. (Conf 1794/77, mass n 385528; (Conf 1666/75, mass n 375276).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)