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Sez. L, Sentenza n. 9133 del 07/07/2000 (Rv. 538329 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Sentenza n. 318 della Corte costituzionale - Effetti nel caso di pluralità di infortuni e di successiva revisione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538329-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

Sulla base dell'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 1989, ogni infortunio occorso al lavoratore deve essere considerato indipendente ed autonomo rispetto alla rendita unificata per altri precedenti infortuni, sicché, in caso di revisione, le rendite precedenti, usufruite per oltre dieci anni, restano consolidate e non possono essere ritenute travolte da una revisione che, eventualmente, riconosca che la capacità lavorativa del soggetto, per qualsivoglia evenienza, si sia ridotta al di sotto del limite indennizzabile. (Principio affermato relativamente ad una fattispecie relativa ad una pluralità di infortuni, ciascuno verificatosi a meno di dieci anni rispetto al precedente ma in un arco temporale complessivo di ventiquattro anni, mentre la revisione aveva avuto luogo a otto anni dall'ultimo infortunio e a ben trentadue dal primo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)