Sez. 1, Sentenza n. 9084 del 07/07/2000 (Rv. 538962 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Espulsione amministrativa dello straniero - Decreto prefettizio di espulsione - Opposizione - Procedimento - Legittimazione ex art. 13 bis del T.U. sull'immigrazione - In primo grado e nella fase di impugnazione per cassazione - Del Ministero dell'Interno - Esclusione - Personale del Prefetto - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
È inammissibile, perché proposto da organo statuale non legittimato ex art. 13 bis (introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n.113 ed in vigore dal 12 maggio 1999) del T.U. sull'immigrazione, approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, il ricorso per cassazione del Ministero dell'Interno avverso la pronuncia giurisdizionale resa nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione a carico dello straniero, adottato dal Prefetto ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. b) del medesimo T.U. (nel quale è confluito l'art. 11, comma secondo, lett. b) della legge 6 marzo 1998 n. 40). In adesione al modello procedimentale di cui all'art. 23 della legge n.689 del 1981, il predetto articolo 13 bis, che, tra l'altro, deroga specificamente e totalmente ai commi primo e secondo dell'art.11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, conferisce al Prefetto esclusiva legittimazione personale a contraddire l'opposizione dello straniero: e ciò in vista dell'interesse pubblico ad una immediata e diretta risposta dell'Autorità locale, l'unica ritenuta idonea a valutare e contrastare - nei ristrettissimi tempi del procedimento - le ragioni della opposizione e per tali fini munita della necessaria autonomia funzionale. E tale legittimazione personale permane nel corso del procedimento e si estende al giudizio di cassazione in forza della previsione normativa in discorso, non scorgendosi ragioni per le quali la scelta inequivoca e testuale di conferire al Prefetto la ridetta legittimazione personale debba ritenersi limitata al processo di opposizione in primo grado, per poi cedere il passo - non senza rilevante irragionevolezza, se si rammentano i fini perseguiti dalla scelta stessa - al ripristino di rapporti gerarchici.
Riferimenti normativi: Legge 06/03/1998 num. 40 art. 11 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)