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Sez. L, Sentenza n. 1405 del 25/01/2006 (Rv. 586329 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Accordo sindacale - Criteri derogatori di quelli legali ex art. 5 legge n. 223 del 1991 - Esigenze tecnico - Organizzative e produttive aziendali correlate al possesso del requisito, da parte del personale, della prossimità a trattamento pensionistico con fruizione di "mobilità lunga" - Attribuzione di rilevanza esclusiva - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586329-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

Così come previsto dall'art. 5, comma primo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in relazione ai collocamenti in mobilità e ai licenziamenti collettivi, con accordo sindacale possono essere determinati criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge e, in particolare, può darsi rilievo, in via esclusiva, alle esigenze tecnico-produttive aziendali correlate al possesso, da parte del personale, dei requisiti per fruire del trattamento pensionistico nel corso o al termine della procedura di mobilità, ferma restando l'osservanza del principio di non discriminazione. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento di una dipendente di una società privata, conseguente alla procedura di collocamento in mobilità sul presupposto della violazione dell'accordo sindacale che aveva previsto una selezione da operarsi sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali tra tutto il personale impiegatizio che aveva già maturato o che avrebbe maturato, entro il tempo per il quale gli competenza il diritto all'indennità di mobilità, il diritto alla pensione, nel mentre la società datrice di lavoro aveva svolto la selezione con riferimento ai soli impiegati addetti ad un determinato ufficio, tra i quali era inserita la lavoratrice licenziata, peraltro nemmeno in possesso dei requisiti stabiliti dall'accordo sindacale).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)