Sez. 1, Sentenza n. 3097 del 19/11/1973 (Rv. 366858 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA DI PAGAMENTO - NATURA DI ATTO AMMINISTRATIVO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA DI PAGAMENTO - NATURA DI ATTO AMMINISTRATIVO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'ordinanza del prefetto, che ingiunge il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per infrazione alle norme depenalizzate sulla circolazione stradale (legge 3 maggio 1967 n 317) e un atto amministrativo, analogo alla ingiunzione fiscale, e, pertanto, nulla vieta che la sua motivazione possa essere formulata per relationem, cioe, con riferimento agli Atti del procedimento, dai quali emergono in maniera adeguata le ragioni del provvedimento, e, quindi, gli elementi che consentono l'opposizione del privato e il controllo del pretore. (Conf 1646/72, mass n 358483).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)