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Sez. 1, Sentenza n. 5280 del 06/12/1977 (Rv. 388941 - 01)

AGRICOLTURA - BOSCHI E FORESTE - POLIZIA FORESTALE - NORME DI POLIZIA FORESTALE - VIOLAZIONE - SANZIONI - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELL'ISPETTORATO DELLE FORESTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388941-01

AGRICOLTURA - BOSCHI E FORESTE - POLIZIA FORESTALE - NORME DI POLIZIA FORESTALE - VIOLAZIONE - SANZIONI - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELL'ISPETTORATO DELLE FORESTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*

In tema di sanzioni per i trasgressori alle norme di polizia forestale, l'ingiunzione di pagamento prevista dall'art 5 primo comma della legge 9 ottobre 1967 n 950, cosi come l'analoga ingiunzione prevista dall'art 9 della legge 3 maggio 1967 n 317 in materia di infrazioni al codice stradale ed ai regolamenti locali, deve ritenersi soggetta all'Obbligo della motivazione, nel senso della indicazione delle ragioni dell'ingiunzione stessa e, quindi, degli elementi che consentano l'opposizione del debitore, ed il controllo del pretore in Sede di pronuncia sull'opposizione. Al fine indicato, peraltro, deve ritenersi sufficiente una motivazione per relationem, con riferimento, cioe, agli Atti del procedimento (nella specie, verbale di contestazione dell'infrazione) idonei a fornire i predetti elementi. (V 3097/73, mass n 366858).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 09/10/1967 num. 950 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)