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Sez. L, Sentenza n. 7072 del 21/12/1982 (Rv. 424745 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DIVIETO DI NUOVE DOMANDE E DI NUOVE ECCEZIONI - VIOLAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424745-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DIVIETO DI NUOVE DOMANDE E DI NUOVE ECCEZIONI - VIOLAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*

Il divieto di nuove domande ed eccezioni, stabilito (nel giudizio di secondo grado delle controversie di lavoro) dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., riguarda anche le domande e le eccezioni formulate nell'atto di appello - oltre che nell'"udienza di discussione", menzionata nella rubrica di tale articolo - ed è di ordine pubblico, con la conseguenza che la sua violazione va rilevata anche d'ufficio in Sede di legittimità, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio in ordine ad esse. (Conf 4912/81, mass n 415657; (Conf 817/80, mass n 404254; (Conf 1983/79, mass n 398386; (Conf 5254/78, mass n 395026; (Conf 1657/77, mass n 385369).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)