Sez. 5, Sentenza n. 1694 del 04/11/2008 Ud. (dep. 16/01/2009) Rv. 242956 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta societaria - Modifica dell'art. 223 comma secondo, L. fall. ad opera del D.Lgs. n. 61 del 2002 - Applicabilità all'art. 223 comma primo L. fall. - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta societaria, la nuova formulazione dell'art. 223, comma secondo, L. fall., introdotta dall'art. 4 D.Lgs. n. 61 del 2002 che richiede il nesso di causalità tra l'operato dell'amministratore e il fallimento della società non riguarda l'art. 223, comma primo, L. fall. che, ai fini della condotta incriminata, fa riferimento al disposto di cui all'art. 216 L. fall., il quale prescinde da qualsiasi nesso eziologico in rapporto al fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 1, Legge Falliment. art. 223 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)