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Sez. 5, Sentenza n. 21535 del 08/05/2002 Ud. (dep. 03/06/2002) Rv. 222070 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE | Bancarotta documentale impropria - Nuova formulazione introdotta dall'art. 4 D.L.G. 11 aprile 2002 n. 61 - Configurabilità - Nesso causale tra reato societario e dissesto della società - Necessità.
Stato
decisa il 2002-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222070-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE

Per la configurabilità del reato di bancarotta societaria previsto dall'art. 223, comma 2, della legge fallimentare, come modificato dall'art. 4 D.L.G. 11 aprile 2002 n. 61, non è più sufficiente la commissione di uno dei reati societari in connessione temporale con una sentenza dichiarativa di fallimento, ma occorre la sussistenza di un nesso di causalità fra il reato societario posto in essere e il dissesto della società, che viene assunto come evento sostanziale del reato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)